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a cura di Roberto Buonanno

Founder

Apriamo con questo articolo una collaborazione con lo Studio Legale Sutti, che da più di vent'anni è specializzato nelle problematiche legate al settore dell'IT. Cercheremo di farvi avere una risposta di carattere legale a quesiti che dovranno sempre e comunque riguardare casi generici. Naturalmente per motivi di tempo e disponibilità effettueremo una selezione dei casi che riterremo più interessanti.

L'indirizzo email per inviarci i vostri quesiti è avvocato@tomshw.it .

La Lettera: si parla ancora di Spam

Il nostro lettore e collega Fabrizio Pivari, che ci scrive:

Ogni email inviata senza autorizzazione preventiva è da considerarsi spam? Il contenuto e la forma sono irrilevanti?

Alcuni esempi:

  1. Una rivista, un quotidiano, una televisione, una radio, un blog, vivono (o dovrebbero vivere) dei feedback, dei contributi dei propri lettori, spettatori, ascoltatori.

    Inviare alle varie redazioni segnalazioni di articoli che potrebbero essere di loro interesse, senza autorizzazione preventiva, è da considerarsi spam?

  2. Un'azienda di media grandezza ha una persona od un ufficio preposte alle assunzioni, ed il futuro di un'azienda risiede nella possibilità di assumere la persona più indicata quando ve ne fosse la necessità. Inviare a più aziende il proprio curriculum vitae all'indirizzo di email ritenuto più idoneo, senza autorizzazione preventiva, è da considerarsi spam?
  3. Inviare queste segnalazioni firmate (nome, cognome, indirizzo, telefono) è solo un segno di stupidità o può dimostrare che non esiste la volontà di fare spam ma solo una volontà seria di entrare in contatto?

L'Avvocato Risponde

Prima di rispondere al quesito occorre fare delle brevi considerazioni. Per quanto attiene alla attuale disciplina si sottolinea come in Italia già con il dlgs. 185/99 (disciplina dei contratti a distanza) a recepimento della Direttiva 97/7/CE sia stato previsto che l'impiego della posta elettronica da parte di un imprenditore commerciale nei contatti con un consumatore sia subordinato al consenso “preventivo” da parte del consumatore stesso, pena una sanzione amministrativa. (www.interlex.it/testi/dlg99185.htm#10, www.interlex.it/testi/dlg99185.htm#12)

Di recente, il D. Lgs. 70/2003 a recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico ed il D. Lgs. 196/03 (noto come “codice privacy”)hanno affrontato il problema dello spamming.

In sintesi, il combinato disposto di entrambi i provvedimenti prevede l'adozione di un meccanismo di c.d. “opt-in”: il consenso del destinatario deve essere richiesto prima dell'invio dell'e-mail a contenuto commerciale, il destinatario cui è richiesto il consenso deve essere (al più tardi) contestualmente informato sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati.

Il Garante per la Privacy, con un provvedimento del 29 maggio 2003 reso noto nel settembre successivo, ha confermato e ribadito che le comunicazioni elettroniche a contenuto commerciale possono essere inviate solo a seguito di opt-in.

Tutto ciò premesso, alla domanda: “ogni email inviata senza autorizzazione preventiva è da considerarsi spam?” la risposta pare allo stato non poter essere che: “Sì, se questa ha contenuto commerciale ed è indirizzata ad una massa indistinta di caselle di posta elettronica”, anche alla luce delle definizioni “istituzionali” di spam quale Unsolicited Bulk Email e/o Unsolicited Commercial Email (ex multis: http://www.caube.org.au/whatis.htm, http://www.spamhaus.org/definition.html). Va comunque evidenziato che non è chiaro e non vi è giurisprudenza allo stato circa il “limite” al di sopra del quale si puo' parlare di invii “bulk” piuttosto che di invii “mirati”.

Circa gli esempi riportati dal lettore, le considerazioni da farsi sono diverse.

* Una rivista, un quotidiano, una televisione, una radio, un blog, vivono (o dovrebbero vivere) dei feedback, dei contributi dei propri lettori, spettatori, ascoltatori. Certamente un feedback è lecito quando è richiesto. Quando non è richiesto una regola di buon senso è che lo stesso feedback sia lecito quando il mittente non vi abbia un interesse economico e quando non sia bulk. Ciò atteso che è difficilmente configurabile un feedback (una volta che si interpreti correttamente il concetto di feedback) a quanto proposto da una emittente o da un editore e che possa essere indirizzato ad una moltitudine indistinta di soggetti (!!).

* Inviare alle varie redazioni segnalazioni di articoli che potrebbero essere di loro interesse, senza autorizzazione preventiva, è da considerarsi spam? Se il mittente vi ha interesse valgono le considerazioni innanzi svolte.

* Un'azienda di media grandezza ha una persona od un ufficio preposte alle assunzioni, ed il futuro di un'azienda risiede nella possibilità di assumere la persona più indicata quando ve ne fosse la necessità. Inviare a più aziende il proprio curriculum vitae all'indirizzo di email ritenuto più idoneo, senza autorizzazione preventiva, è da considerarsi spam? Se si tratta di un indirizzo catch-all facilmente identificabile come tale il problema non dovrebbe porsi (ad es. recruitment@myhost.mydomain) Viceversa, per indirizzi “personali” la cosa potrebbe essere censurabile. In ogni caso costituisce illecito il lasciare in chiaro gli indirizzi di tutti i destinatari in quanto questo comporta comunicazione di dati personali. E se il numero di destinatari è sufficientemente ampio non si puo' escludere che venga contestata una comunicazione tanto vasta da costituire diffusione.

* Inviare queste segnalazioni firmate (nome, cognome, indirizzo, telefono) è solo un segno di stupidità o può dimostrare che non esiste la volontà di fare spam ma solo una volontà seria di entrare in contatto? Da punto di vista legale l'elemento soggettivo è comunque irrilevante. Che venga manifestata una sorta di “buona fede” con la “sottoscrizione” del messaggio non sposta i termini della questione. Questo almeno dal punto di vista legale. Da un punto di vista di percezione psicologica da parte del ricevente le cose potrebbero essere diverse, ma non siamo – ovviamente – in grado di fornire parere motivato in punto.

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