Entro fine gennaio 2017 sarà possibile usufruire della nuova funzione Live Audio di Facebook. Dopo la possibilità di condividere video in diretta, infatti, sbarca ora sul Social Network più famoso del mondo una nuova modalità per mettersi in contatto con il pubblico: quella di trasmettere solo l'audio. La nuova funzionalità è stata creata, come specificato nello stesso blog di Facebook, per permettere agli utenti di raccontare le loro storie anche solo attraverso le parole, senza dover necessariamente registrare un video.
Tuttavia, nonostante l'iniziativa sia nata con le migliori intenzioni, occorre fare estrema attenzione: questa nuova funzionalità, se utilizzata scorrettamente e messa nelle mani sbagliate, potrebbe risultare pericolosamente lesiva della privacy di ciascuno di noi. A tal proposito abbiamo chiesto un parere alla Dott.ssa Giulia Grani, dello Studio Legale Associato Fioriglio-Croari.
Funzionalità Live audio: i rischi
Sono ormai informazioni più che diffuse e consolidate quelle riguardanti i rischi a cui ci si espone iscrivendosi ad un Social Network. Tuttavia, con la nuova funzionalità che Facebook si appresta ad introdurre, i rischi aumentano ancora di più.
Già adesso moltissime persone utilizzano il proprio smartphone per registrare conversazioni di nascosto. Cosa succederà nel momento in cui tali conversazioni potranno non solo essere registrate di nascosto, ma anche essere rese pubbliche nel momento stesso in cui avviene la registrazione?
Certo, è vero: un rischio del genere si sarebbe potuto ipotizzare anche quando, a suo tempo, lo stesso Facebook ha diffuso la funzionalità della diretta video. Tuttavia, una concreta violazione della privacy era in quel caso meno probabile, in quanto riprendere una persona di nascosto è sicuramente più complicato (anche solo dal punto di vista logistico) che registrare semplicemente quello che dice (possibile anche tenendo il cellulare in tasca). Senza considerare il fatto che la funzione "live video" richiede una banda di gran lunga maggiore rispetto a quella Live audio, che consuma sicuramente meno traffico dati e può essere utilizzata anche se non si dispone di una connessione Internet particolarmente veloce.
Ecco, quindi, che in questo modo ogni cellulare potrebbe diventare un potenziale microfono spia, capace nelle mani sbagliate di provocare gravi danni alla privacy di ognuno di noi.
Registrare conversazioni tra presenti: fino a che punto è lecito?
Vediamo ora cosa implica, dal punto di vista legale, registrare una conversazione. Per coloro che ancora non lo sapessero, tale azione non è sempre un reato. A tal proposito occorre considerare infatti sia il luogo in cui la registrazione viene effettuata, sia chi è ad effettuarla.
Nel caso in cui la registrazione avvenga all'interno delle mura della privata dimora dell'ignaro soggetto registrato (oppure in un altro luogo privato sempre di sua pertinenza), sarà illecita solo se ad effettuarla sia un soggetto terzo, non partecipante alla conversazione. Si ritiene, infatti, che coloro che sono coinvolti "fisicamente" nella conversazione possano sempre registrarla, posto che ognuno è del tutto libero di adottare le cautele e gli accorgimenti che reputa opportuni ai fini della propria tutela personale.
Al contrario, se la registrazione avviene all'interno dell'abitazione del soggetto registrante (oppure in qualsiasi altro luogo di sua pertinenza) o in un qualsiasi luogo pubblico, è da considerarsi assolutamente lecita e in alcun modo lesiva della privacy. A confermare questo aspetto è stata anche una pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 18908/2011, con cui i giudici del Palazzaccio hanno stabilito che "chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata".
La diffusione della registrazione
È il caso precisare che, se da un lato la registrazione di una conversazione è spesso ammessa, dall'altro la diffusione della stessa non può e non deve avvenire in modo indiscriminato. In questo caso, infatti, entra in gioco la privacy dei soggetti coinvolti, che deve essere adeguatamente tutelata.
A tal proposito la Cassazione, nella sentenza già menzionata, ha statuito che la diffusione di una registrazione viola la privacy ogniqualvolta avvenga per scopi diversi "dalla tutela di un diritto proprio o altrui". Fuori dalla necessità di questo tipo di tutela, quindi, la semplice registrazione non è un reato se viene effettuata per fini personali, purché venga custodita privatamente e non diffusa. Nel caso in cui invece si pensasse di diffonderla, occorrerebbe necessariamente il consenso dell'interessato per non incorrere nel reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.lgs. n. 196/2003).
Peraltro è opportuno far presente che le registrazioni avvenute nel rispetto delle suddette regole possono essere utilizzate sia all'interno del processo penale, che all'interno di quello civile e valgono come prove, idonee a tutti gli effetti ad accertare la veridicità delle circostanze addotte.
Conclusioni
Tutto questo considerato, quindi, si può dire che se da un lato la nuova funzione che Facebook introdurrà renderebbe estremamente facile per coloro che lo volessero danneggiare la privacy di una persona; dall'altro lato la legge non ci lascia del tutto indifesi e, anzi, fornisce una serie di strumenti piuttosto efficaci da utilizzare contro le potenziali minacce che si presentano.
Nonostante ciò, buon senso e prudenza non devono comunque mai mancare, anzi: sono la prima forma di tutela che può essere utilizzata per evitare che la nostra privacy venga violata.