Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Silvia Di Paola
Nella cornice di un recente caso presso la Sezione Imprese del Tribunale, uno degli avvocati ha depositato documenti generati con ChatGPT. In particolare, durante un procedimento relativo alla tutela dei marchi e del diritto d’autore, il difensore di una delle parti ha presentato memorie difensive contenenti riferimenti a sentenze della Corte di Cassazione, che in realtà non esistevano.
Il fenomeno osservato è noto come “allucinazioni di intelligenza artificiale”, in cui l’IA produce informazioni inesistenti ma presentate come veritiere. In questo caso, ChatGPT ha generato numeri di sentenze inesistenti, attribuendole alla Corte di Cassazione su temi non pertinenti.
L’avvocato coinvolto nel caso ha spiegato che l’inserimento di riferimenti giurisprudenziali inesistenti nelle memorie difensive è stato il risultato di una ricerca effettuata da una collaboratrice dello studio legale tramite ChatGPT, senza che lui ne fosse a conoscenza.
Ha riconosciuto l’omesso controllo su tali riferimenti e ha richiesto lo stralcio delle citazioni errate, sostenendo che la sua linea difensiva era già adeguatamente supportata da altri argomenti. La controparte ha invece chiesto la condanna per lite temeraria ai sensi dell’articolo 96 del Codice di procedura civile, sostenendo che l’inserimento di tali riferimenti inesistenti fosse indice di mala fede. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la richiesta, ritenendo che l’indicazione di questi riferimenti fosse volta a rafforzare una strategia difensiva già nota e non a influenzare il giudizio in malafede. Inoltre, è stata rilevata l’assenza di una prova concreta dei danni subiti dalla parte reclamante a causa di tali riferimenti.
È la prima volta che in Italia si affronta questo tema, anche se forse non è la prima che tra i documenti depositati si trovano testi generati da una moderna AI. A tal proposito, vale la pena ricordare che l’AI Act è molto chiaro sull'obbligo di dichiarare l’uso di AI - recepito poi anche nel recente DDL AI approvato dal senato.
Il fenomeno delle allucinazioni di intelligenza artificiale
I giudici del Tribunale di Firenze hanno inquadrato il caso in esame nel fenomeno delle cosiddette “allucinazioni di intelligenza artificiale”, il quale si verifica allorché l’AI inventa risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri dall’AI stessa.
In particolare, secondo il Collegio, << (…) fermo restando il disvalore relativo all’omessa verifica dell’effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall’interrogazione dell’IA, (…). L’indicazione di estremi di legittimità nel giudizio di reclamo ad ulteriore conferma della linea difensiva già esposta dalla si può quindi considerare diretta a rafforzare un apparato difensivo già noto e non invece finalizzata a resistere in giudizio in malafede, conseguendone la non applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 96 c.p.c.>>.
Ad avviso dei giudici, dunque, la condotta dell’avvocato non è rimproverabile dal punto di vista giuridico stante che gli errati riferimenti giurisprudenziali hanno avuto, nel caso di specie, soltanto la funzione di supporto alla strategia difensiva; pertanto, constatata l’assenza della mala fede, nonché in assenza di una prova specifica del danno, i giudici hanno concluso per l’inapplicabilità dell’art. 96 c.p.c.
Disegno di Legge per l’intelligenza artificiale
Il 19 marzo 2025, con 85 voti favorevoli e 42 contrari, è stato approvato dal Senato il disegno di legge sull’Intelligenza Artificiale (Ddl AI). Mediante lo stesso, il legislatore si propone di disciplinare l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito professionale e giuridico.
A tale riguardo, l’art. 12 del Ddl prevede che:
“L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
Il legislatore, dunque, stabilisce che, nell’esercizio delle professioni intellettuali, il pensiero umano debba comunque risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale; tale uso può, invero, consistere soltanto in una attività di mero supporto all’attività professionale. Inoltre, per assicurare il rapporto fiduciario tra il professionista e il cliente, il legislatore ha previsto uno specifico obbligo di informativa per cui le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati devono essere comunicate ai clienti in modo chiaro, semplice ed esaustivo.
Formazione e sfide dell'intelligenza artificiale nelle professioni
L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel settore dell’attività professionale offre opportunità significative, ma presenta anche limiti e sfide che richiedono un'attenta considerazione. Fra queste la sfida maggiormente significativa è quella della formazione.
Ed infatti, occorre non solo conoscere la disciplina normativa ma anche e soprattutto seguire corsi di formazione specifici per l’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. Si auspica quindi che i professionisti ed altresì le aziende provvedano al più presto ad iniziare questo impegnativo ma necessario percorso formativo.
Se sei un’azienda e necessiti di supporto in tema di intelligenza artificiale rivolgiti ai nostri partner dello Studio Legale FCLEX, esperti di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie.
Anche a scuola, ormai gli studenti lo usano tutti. Io ogni 3x2 devo mettere in guardia i miei figli dall'usarlo come strumento di ricerca, proponendo loro Wikipedia come alternativa di veloce utilizzo.
"Eh ma non é mica la bibbia, ce lo ha detto la profe" mi sento rispondere...
Mah... alle medie per una piccola ricerca di geografia o storia non é affidabile wikipedia ma lo é chatGPT?
Nativi digitali di sto... XD
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