Avv. Giuseppe Croari - Dott.ssa Silvia Di Paola
A maggio 2023 è entrato in vigore il Regolamento UE 2023/988, noto come General Product Safety Regulation (GPSR). Questo regolamento ha l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un elevato livello di protezione per i consumatori.
Il GPSR introduce norme fondamentali per la sicurezza dei prodotti di consumo, abrogando, a partire dal 13 dicembre 2024, la precedente direttiva 2001/95/CE. La principale novità consiste nella regolamentazione del mercato online, pensata per affrontare la crescente diffusione delle vendite digitali.
Il regolamento si applica in assenza di disposizioni specifiche del diritto dell’Unione che trattino la sicurezza di determinati prodotti. In questi casi, la disciplina generale (orizzontale) del GPSR integra eventuali normative specifiche (verticali), intervenendo solo nelle aree non coperte da queste ultime.
Cosa si intende per “prodotto sicuro”?
Il GPSR offre una definizione più dettagliata di “prodotto sicuro” rispetto alla vecchia direttiva, considerando una gamma più ampia di fattori, tra cui:
- le caratteristiche del prodotto;
- lʼeffetto del prodotto su altri prodotti;
- lʼeffetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare;
- la presentazione del prodotto, nonché la sua etichettatura compresa quella relativa allʼidoneità per i bambini;
- le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
- lʼaspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato;
- laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cybersicurezza;
- ed in ultimo, se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
Il GPSR prevede, dunque, un obbligo generale di sicurezza per cui gli operatori economici sono tenuti a immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.
Gli obblighi per le piattaforme di vendita
Con riguardo specifico alle vendite online, il GPSR prevede che “i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza” siano considerati “messi a disposizione sul mercato se lʼofferta è destinata ai consumatori dellʼUnione”.
Il legislatore europeo, in questo modo, equipara la vendita online con quella offline; per soggiacere alla disciplina del regolamento è sufficiente una duplice condizione, ossia che un prodotto sia presentato online per la vendita e che tale vendita sia destinata ai consumatori dellʼUnione.
Ciò premesso, e quindi nellʼottica di garantire la sicurezza dei prodotti, il GPSR prevede poi che le piattaforme online, intese come “fornitori di un mercato online”, debbano adempiere ad una serie di nuovi obblighi.
Esse, in particolare, devono:
- provvedere a registrarsi sul portale Safety Gate, ossia su un portale web che consente ai consumatori di segnalare problemi e prodotti pericolosi alle autorità nazionali ed europee;
- indicare il loro punto di contatto unico, che consente ai destinatari dei prodotti di comunicare con loro;
- disporre processi interni per la sicurezza dei prodotti;
- rendere note ai consumatori le informazioni relative al fabbricante o alla persona responsabile dellʼimmissione sul mercato, lʼidentificazione del prodotto e le eventuali avvertenze sui prodotti.
- Le autorità di vigilanza, viceversa, possono ordinare alle piattaforme in esame di rimuovere un contenuto specifico, oppure di inserire una specifica avvertenza che si riferisca allʼofferta di un prodotto pericoloso.
I nuovi diritti dei consumatori
Forme aggiuntive di tutela sono previste pure rispetto al diritto allʼinformazione dei consumatori.
Ed infatti, il regolamento stabilisce che gli operatori economici istruiscano una persona responsabile dei prodotti venduti online e offline, che metta a disposizione la documentazione tecnica, le istruzioni, e le informazioni sulla sicurezza del prodotto; la documentazione in oggetto deve essere aggiornata nonché messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato; le informazioni sul prodotto e sul produttore devono essere posizionate sul prodotto medesimo oppure, nel caso in cui non sia possibile farlo, sullʼimballaggio o sul documento di accompagnamento.
I consumatori hanno poi il diritto di ricevere i cosiddetti avvisi di richiamo, il che significa che in caso appunto di richiamo del prodotto, i venditori sono obbligati ad informare tutti i consumatori interessati, recando agli stessi le informazioni necessarie a identificare il prodotto nonché sul pericolo ad esso associato.
Cosa comporterà per le aziende?
L’applicazione del GPSR comporta per gli operatori e quindi per le aziende principalmente che le stesse investano in soluzioni tecnologiche avanzate e che si vadano a rafforzare le strutture di compliance e monitoraggio; dunque comporta un costo di adeguamento che il sistema ritiene essere adeguato alla luce dellʼaltrettanto pregnante bisogno di sicurezza e protezione del consumatore (per maggiori informazioni sugli ultimi interventi alla disciplina del consumo nel nostro ordinamento clicca qui).
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