Bagarini digitali, multa da 20 milioni per i bot del Colosseo

L’Antitrust ha sanzionato per 20 milioni la biglietteria del Colosseo e sei tour operator per pratiche scorrette: uso di bot, biglietti esauriti artificialmente e pacchetti gonfiati.

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a cura di Avv. Giuseppe Croari

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Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Arianna Baldacci

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato con 20 milioni di euro la cooperativa che gestiva la biglietteria ufficiale del Colosseo e sei operatori turistici. Le condotte contestate, secondo l’Antitrust, integrano violazioni multiple del Codice del Consumo, in particolare in relazione a pratiche scorrette, aggressive e ingannevoli nella vendita dei biglietti d’ingresso (clicca qui per saperne di più sul codice del consumo). L'Autorità Garante ha accertato, più precisamente, che le condotte della cooperativa suddetta integrano una pratica commerciale scorretta in violazione dell'articolo 20, comma 2, del Codice del consumo e quelle attuate dagli operatori integrano, invece, violazione articoli 24 e 25 e dell'articolo 23, comma 1, bb-bis) del predetto Codice.

Che cosa è successo?

Gli operatori turistici sanzionati hanno utilizzato software automatizzati (bot) per acquistare in blocco i biglietti del Colosseo, pochi istanti dopo la loro messa in vendita. Questo meccanismo ha generato una scarsità artificiale dei titoli d’accesso al prezzo base, rendendoli inaccessibili ai canali ufficiali per il pubblico generico.

Parallelamente, la cooperativa responsabile della biglietteria ufficiale non solo ha omesso di adottare misure tecniche adeguate per contrastare l’uso di bot, ma ha anche riservato una quota significativa dei biglietti alla vendita in abbinamento a servizi opzionali, come le visite guidate, dal costo sensibilmente più elevato.

Il risultato concreto di queste pratiche è stato quello di rendere quasi impossibile per il pubblico acquistare i biglietti d’ingresso al Colosseo al prezzo ordinario. I biglietti base venivano sistematicamente esauriti pochi istanti dopo la loro messa in vendita, non perché vi fosse una reale domanda così elevata, ma perché erano stati comprati in blocco tramite software automatizzati. Chi voleva visitare il sito archeologico, quindi, si trovava di fronte a due possibilità: rinunciare alla visita o accettare di acquistare un pacchetto più costoso, spesso comprendente servizi aggiuntivi non richiesti.

Il danno per i consumatori è l’impossibilità di accedere al bene culturale alle condizioni economiche previste, con un aggravio ingiustificato dei costi. Ma anche gli effetti sul mercato sono stati significativi: gli operatori turistici sanzionati, approfittando del meccanismo, hanno potuto garantirsi un vantaggio competitivo scorretto, basato non su una migliore qualità del servizio offerto, ma sulla sottrazione sistematica dell’offerta ufficiale. Questo ha distorto il normale funzionamento del mercato, alterando la libera concorrenza e concentrando i benefici economici in poche mani.

In sintesi, queste condotte hanno ostacolato l’accesso equo al bene culturale e falsato il mercato della bigliettazione, producendo un indebito vantaggio economico per pochi operatori, a danno sia dei consumatori sia della concorrenza.

L’illecito, legalmente parlando

In particolare, viene opposto all’operatore commerciale che gestiva il servizio di acquisto dei titoli d’ingresso di aver contribuito consapevolmente all’indisponibilità prolungata dei titoli d’accesso più economici: da un lato non adottando sufficienti misure per far fronte all’accaparramento dei biglietti tramite procedure automatizzate, dall’altro riservando una quota considerevole di questi solo in abbinamento a servizi aggiuntivi, chiaramente più dispendiosi economicamente. 

La cooperativa, in qualità di gestore del sistema di vendita, è stata ritenuta responsabile di una condotta omissiva e aggravata: da un lato per non aver predisposto contromisure tecniche contro l’acquisto automatizzato dei biglietti, dall’altro per aver destinato una parte rilevante dei titoli a formule di vendita maggiorate, compromettendo la disponibilità di quelli a prezzo base.

La conseguenza della condotta illecita della cooperativa è stata di garantire un ulteriore arricchimento economico agli altri sei operatori turistici destinatari – anche loro – della sanzione irrogata dall’Antitrust; arricchimento economico derivato, in particolare, dalla possibilità di acquistare biglietti con bot e altri strumenti automatizzati, così da avvantaggiarsi dal rapido esaurimento dei titoli e costringendo i futuri visitatori ad acquistare pacchetti d’ingresso con prezzi superiori ai biglietti “base”.

L’intervento dell’AGCM assume rilievo anche sul piano sistemico: per la prima volta viene applicata la disciplina contro il bagarinaggio digitale (art. 23, comma 1, bb-bis del Codice del Consumo) non solo ai concerti e agli eventi sportivi, ma anche ai beni culturali. La decisione apre dunque a una nuova lettura delle pratiche di rivendita speculativa nei siti archeologici e museali, richiedendo una maggiore vigilanza pubblica.

Cosa si intende per pratica commerciale scorretta?

Va premesso che il codice del consumo dà una nozione molto ampia di pratica commerciale volta a comprendere non soltanto condotte strettamente funzionali alla conclusione di contratti, ma anche tutto ciò che in maniera indiretta può potenzialmente influenzare la libertà di scelta dei consumatori

Così, ai sensi dell’art 20, comma 2, C. Cons., si definisce come scorretta una pratica commerciale contraria alla diligenza professionale e in grado di falsare il comportamento economico del consumatore medio. 

Per comportamento economico si intende ogni decisione che il consumatore prende in relazione al prodotto o servizio, come l’acquisto, il prezzo accettabile, le modalità di pagamento o la rinuncia all’acquisto stesso (art. 18, lett. m). Cioè da intendersi come “la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto” (art. 18 lettera “m” C. Cons.). 

Il Codice del consumo ha delineato, però, specifiche ipotesi che, anche senza la necessità di accertare la contrarietà alla diligenza professionale o l’attitudine a falsare il comportamento economico del consumatore, integrano sicuramente la fattispecie di condotte commerciali ingannevoli e aggressive (di cui agli art. 23 e 26 C. Cons, ampliate dalle previsioni speciali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21 e all'art. 22-bis C. Cons), tra cui l’acquisto di titoli d’ingresso e la successiva rivendita tramite processi automatizzati.

In pratica, che tipo di violazione è stata contestata?

Nel caso di specie, l’Autorità Garante, ai sensi dell’art 23, comma 1, bb-bis Codice del Consumo, ha ritenuto che le pratiche commerciali messe in essere dai soggetti coinvolti nella vicenda integrassero un’operazione commerciale ingannevole, nel momento in cui si trattava di rivendita di titoli d’ingresso per eventi precedentemente acquistati tramite strumenti automatizzati in grado di eludere i limiti di titoli massimi acquistabili per persona, così da garantire un ritorno economico all’operatore orientando le scelte dei consumatori verso ticket sovraprezzati. 

Inoltre, l’Antitrust ha ritenuto sanzionabile, non solo chi utilizza questi strumenti automatizzati, ma anche i soggetti che non si dotano di apparecchiature sufficienti per contrastarne l’operatività nelle loro piattaforme d’acquisto, cioè si richiede una condotta attiva di prevenzione da parte degli operatori commerciali. In altre parole, la piattaforma doveva dotarsi di soluzioni anti-bot (ce ne sono diversi disponibili) per non essere considerata parte dell’attività illecita - e sanzionata di conseguenza. 

Di fatti, la riforma che ha interessato di recente il Codice del Consumo ( D.Lgs n.26/2003, trovi qui un articolo per approfondire le nuove disposizioni introdotte dalla riforma) ha introdotto il c.d. secondary ticketing, ossia la rivendita di biglietti acquistati grazie ai ticket bot, come ipotesi di condotta integrante la fattispecie di condotta commerciale da considerarsi ingannevole. In particolare, si fa riferimento ai cosiddetti ticket bot (per ulteriori informazioni sul tema del bagarinaggio clicca qui) cioè programmi automatizzati, che aggirano le limitazioni che i “compratori umani” devono affrontare e, così facendo, riescono ad acquistare una grossa quantità di biglietti non appena disponibili online; biglietti spesso rivenduti a prezzi molto più alti. 

Così facendo si assicura all’operatore che si serve di questi programmi non solo di limitare le opzioni di acquisto dei futuri fruitori del servizio, ma anche un innalzamento dei prezzi di mercato: riducendo l’offerta dei biglietti disponibili per i consumatori, si possono fissare al rialzo i prezzi di rivendita. 

Quali sanzioni sono previste dal Codice del Consumo?

A tal proposito, la riforma che da ultima ha interessato il codice del consumo (D. Lgs n.26/2003) è intervenuta anche rispetto alle sanzioni irrogabili ai professionisti che attuano pratiche commerciali scorrette. 

Le sanzioni previste dal Codice del Consumo sono state recentemente rafforzate. Oggi possono arrivare fino a 10 milioni di euro per le violazioni su scala nazionale, e fino al 4% del fatturato per le infrazioni transfrontaliere.

Il caso del Colosseo rappresenta un precedente rilevante per l’estensione delle norme sul secondary ticketing anche ai beni culturali. Un segnale chiaro sulla necessità di tutelare l’accesso equo al patrimonio pubblico e di garantire maggiore trasparenza nei meccanismi di intermediazione digitale.

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1 Commenti

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Incredibile davvero!! Non ci posso davvero credere!! Soggetti chiaramente truffatori che vengono sanzionati con multe importanti!!! E questo in Italia!! Devono avere pestato i piedi a qualcuno di importante. Sennò la multa davvero non si spiega (ovviamente è una provocazione). Inoltre posso solo immaginare il fatturato o il guadagno illecito si danni dello Stato di queste società di maledetti per avere ricevuto una sanzione del genere.
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