Come ribadito più volte, in questo periodo - nonostante siano ancora in vigore le restrizioni sugli spostamenti, a causa del COVID-19 - è sempre consentito recarsi dal gommista. Ricordiamo infatti che, tra non molto, sarà obbligatorio la sostituzione degli pneumatici invernali. A partire dal giorno 15 novembre scorso, gli automobilisti hanno provveduto ad installare gomme invernali sulle proprie auto e avranno tempo sino al giorno 15 aprile per sostituirle con quelle estive. La normativa, però, mette a disposizioni altri 30 giorni per mettersi in regola, dunque il termine massimo per la sostituzione delle gomme è quello del 15 maggio 2021. Si tratta, tuttavia, di un obbligo che andrà ad interessare i proprietari dei veicoli che sono provvisti di pneumatici invernali marchiati con la dicitura M+S e che mostrano i codici relativi alla velocità inferiori rispetto a quelli riportati sulla carta di circolazione del veicolo.
In merito all'argomento, Federpneus - associazione di rivenditori di specializzati - sottolinea il fatto che gli pneumatici sui quali sono riportati i codici di velocità uguali o maggiori rispetto a quelli presenti sulla carta di circolazione non hanno l'obbligo di essere sostituiti durante il periodo estivo. Inoltre, la stessa associazione ci tiene a precisare che sia il montaggio che lo smontaggio delle gomme fanno parte di quelle attività artigianali “assimilabili a quelle produttive”. Proprio per questo motivo - come accennato poc'anzi - nonostante le persistenti restrizioni causate dall'emergenza sanitaria del coronavirus, è sempre possibile recarsi del gommista. La sostituzione, quindi la vendita degli pneumatici, fa' parte dunque delle vendite al dettaglio che possono essere effettuate anche nelle aree all'interno delle quali sono in vigore restrizioni più pesanti, dunque anche in "zona rossa", questo secondo quanto si legge nell’allegato numero 23 del DPCM del 2 marzo 2021.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo non effettuerà, ove necessario, il cambio gomme entro il prossimo 15 maggio, andrà incontro a sanzioni amministrative che possono ammontare ad un minimo di 422 euro sino ad arrivare ad un massimo di 1.682 euro e ritiro del libretto di circolazione.