La normativa che prevede l'obbligo di installare un dispositivo anti-abbandono per seggiolini entra in vigore oggi, 7 novembre, in seguito alla pubblicazione in data 23 ottobre del testo di legge sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto, presentato lo scorso 2 ottobre, prevede l'obbligatorietà di un:
dispositivo antiabbandono: un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo.
La presentazione del "decreto antiabbandono" avviene parallelamente all'inserimento nel dl Fisco di un contributo pari a 30 euro per l'acquisto di tale dispositivo.
Il testo del decreto descrive anche le tipologie di dispositivi compatibili con l'ordinamento: a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini; b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso; c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
Sulla Gazzetta Ufficiale sono inoltre descritte alcune caratteristiche tecniche che il dispositivo deve possedere:
- a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l'abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
- b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
- c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
- d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;
- e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
- f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
- g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
L'infrazione dell'articolo 172 del Codice della Strada, in luce delle novità introdotte dal decreto "anti-abbandono" prevede la decurtazione di 5 punti della patente e l'imposizione di una pena pecuniaria pari ad un massimo di 326 euro (riducibili a 57 in caso di pagamento entro 5 giorni).
L'entrata in vigore del decreto, avvenuta con un margine di 15 giorni, ha suscitato la risposta dell'ASAPS (Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale), pervenuta attraverso il presidente Biserni: "L'ASAPS auspicava un margine di tempo maggiore, interpretando la legge in modo più favorevole, con la concessione dei 120 giorni originariamente previsti, ma così non è stato".
La nuova disposizione potrebbe quindi cogliere di sorpresa automobilisti ignari dell'obbligatorietà, aumentando la possibilità per chi non è informato di ricevere contravvenzioni. In questo momento è difficile prevedere la percentuale dei conducenti non ancora informati, per questo motivo l'introduzione della pena pecuniaria potrebbe essere posticipata. In merito il deputato PD Pagano ha proposto: "la sospensione momentanea delle sanzioni fino a che i cittadini non saranno correttamente informati sulla normativa".
La positività del decreto, che potrebbe combattere efficacemente i casi di abbandono involontario, potrebbe essere traviata da un'introduzione troppo brusca e repentina, che potrebbe danneggiare economicamente una percentuale sostanziosa della popolazione circolante in automobile.