Alcoltest non necessario, basta anche solo l'alito: lo dice la Cassazione

La Cassazione ribalta le precedenti interpretazioni: per gli agenti basta osservare per stabilire l'ubriachezza.

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a cura di Luca Rocchi

Managing Editor

Una recente sentenza della Cassazione ha suscitato notevole interesse, poiché potrebbe portare a significative modifiche nelle procedure di accertamento della guida in stato di ebbrezza. Secondo quanto stabilito, l’utilizzo dell’alcoltest non sarebbe sempre determinante. Gli agenti della polizia stradale possono, infatti, basarsi su altri elementi per valutare lo stato di alterazione psico-fisica di un individuo causato dall'abuso di alcol.

Il dibattito si è acceso in seguito alla decisione emessa dalla Suprema Corte riguardo a un incidente avvenuto nel bresciano. In quel caso, un uomo accusato di guida in stato di ebbrezza aveva contestato la condanna affermando che l'assenza di dati tecnici obiettivi, come quelli forniti dall'alcoltest, avrebbe dovuto rendere impossibile stabilire univocamente il livello di alcol nel sangue. Tuttavia, la corte d'appello di Brescia aveva confermato la sua condanna a sei mesi e 1500 euro di multa, oltre alla revoca della patente. La sentenza di primo grado venne solo parzialmente riformata, concedendo che la condanna non figurasse nel casellario giudiziale dell’imputato.

Secondo il ricorrente, le sole osservazioni degli agenti di polizia presenti al momento (tra cui lo stato confusionale del conducente, i danni causati alla sua auto e la sua incapacità di rispondere adeguatamente alle domande) non sarebbero state sufficienti per stabilire oltre ogni ragionevole dubbio il superamento dei limiti di alcol nel sangue.

Le testimonianze degli agenti, ma anche l'odore di alcol, potrebbero essere sufficienti per constatare lo stato di ebbrezza al volante di un automobilista.
Questa linea di difesa, tuttavia, non ha trovato accoglienza in Cassazione. I giudici hanno ribadito che, in base agli elementi sintomatici osservati, è possibile dedurre uno stato di ebbrezza senza necessità di ricorrere ad alcoltest. Elementi come l’odore marcato di alcol, la mancanza di coordinamento nella guida e la confusione comportamentale possono essere sufficienti per confermare la responsabilità dell'individio.

Nella sentenza si sottolinea che seppure "l'esame strumentale non costituisca una prova legale", la valutazione dello stato di ebbrezza può avvenire "in base a elementi obiettivi e sintomatici congruentemente individuati", specialmente quando questi indicano un livello di alcol presumibilmente superiore alla soglia di 1.50g/l.

Si prevede che tali sviluppi potrebbero avere un impatto significativo sulle strategie di difesa legale e sulle operazioni di controllo della guida su strada, modificando in maniera importante l’approccio alla sicurezza stradale in Italia.

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