La Cassazione ha modificato l'orientamento in materia l'8 settembre scorso con una sentenza secondo la quale, al fine di stabilire la competenza in oggetto, è necessario valutare il momento in cui si perfeziona il reato, individuando il tempo ed il luogo in cui la truffa si conclude. Sempre nella sentenza in analisi, i giudici affermano che, nel caso di truffa commessa attraverso i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, il reato si perfeziona nel momento in cui sul conto corrente del truffatore vengono accreditati i soldi della vittima. Non è sufficiente, quindi, la sola disposizione di pagamento da parte della vittima, perché è solo con il definitivo accredito sul conto corrente del destinatario/truffatore che avviene l'addebito sul conto dell'ordinante. È questo, pertanto, il momento in cui egli perde definitivamente la somma.
Di conseguenza, per stabilire il giudice territorialmente competente sarà necessario individuare la sede della banca del truffatore.
Tale innovativo orientamento è stato confermato dalla recentissima sentenza dello scorso 14 novembre 2016, con la quale la Corte è tornata ad occuparsi della materia, annullando senza rinvio la sentenza con cui una donna che era stata condannata in grado di appello per una truffa avvenuta via Internet. In particolare, si è riconosciuto erroneo l'aver individuato come competente il tribunale del luogo in cui le vittime avevano materialmente effettuato il bonifico bancario anziché quello del luogo in cui l'imputata aveva riscosso le somme.

Conclusioni
Il nuovo orientamento giurisprudenziale descritto segna sicuramente un punto di svolta nella trattazione del reato di truffa online. Se non altro, d'ora in avanti, individuare il giudice competente sarà più facile, essendo sufficiente risalire al luogo in cui è avvenuto l'accredito della somma sul conto del beneficiario.
Ad ogni modo, anche qualora non si riuscisse ad avere certezza del luogo di riscossione, non si dovrebbero porre particolari problemi, poiché la Corte ha stabilito che si applicheranno comunque le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p.
Resta sempre valida, peraltro, la solita raccomandazione, rivolta a tutti coloro che decidono di procedere con un acquisto online: la prudenza non è mai troppa ed è sempre una delle migliori delle soluzioni, così com'è opportuno informare quanto prima le autorità competenti.
Nota: una versione più approfondita di questo articolo, con riferimenti a tutti gli opportuni articoli di legge, si può consultare su Diritto dell'Informatica.