3. Responsabilità penali per il P2P?
Un ulteriore profilo merita di essere approfondito: il download e la condivisione dei dati mediante le reti P2P sono effettivamente illeciti come abbiamo letto sui giornali? È stata infatti ipotizzata la rilevanza penale di simili condotte.
Analizziamo la questione alla luce del cod. priv.. La norma contestata è l'art. 167 cod. priv., che punisce il trattamento illecito di dati personali. Ecco il testo della norma:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni".
Pertanto, cosa succede se i dati vengono condivisi mediante un programma di P2P come eMule? Questa norma trova applicazione?
Sicuramente viene svolto un trattamento di dati personali e molto probabilmente esso è, allo stato dei fatti, illecito. Ma per ora non sembra si possa sostenere l'applicazione dell'art. 167 cod. priv. perché la norma richiede che chi commette il fatto deve farlo o per trarne profitto (per sé o per altri) oppure per danneggiare qualcuno. Dunque, nel caso di specie bisognerebbe riuscire a provare che chi scarica e condivide i file contenenti gli elenchi delle dichiarazioni dei redditi trae un beneficio economico da tale attività oppure lo fa proprio per danneggiare qualcuno. Non solo: bisogna pure provare che sia stato cagionato un nocumento...
Se ora sembra difficile sostenere l'illiceità penale di tale condotta, il quadro potrebbe mutare a breve: è prevista l'imminente pubblicazione di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che chiarirà la questione.
Se il Garante dovesse imporre il blocco del trattamento allora chi scarica e condivide le tanto contestate informazioni potrebbe essere punibile penalmente ai sensi dell'art. 170 cod. priv. (inosservanza di provvedimenti del Garante), ai sensi del quale "chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni".
Con il provvedimento del Garante la situazione sarà chiarita, ma tutto lascia presumere che sarà vietata la libera diffusione via Internet di tali dati: infatti la stessa Autorithy ha espresso il suo disfavore verso tale situazione in un comunicato stampa (l'accessibilità dei dati in rete non significa che essi siano di per sè liberamente diffondibili da qualunque utente della rete; la loro ulteriore diffusione può esporre a controversie e conseguenze giuridiche).