Facciamo chiarezza sui contratti

Scegliere l'abbonamento ADSL per le proprie esigenze non è più un problema, basta consultare la nostra guida.

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a cura di Dario D'Elia

Facciamo chiarezza sui contratti

I contratti degli ISP, a volte, sembrano essere costruiti ad arte per non far comprendere i dettagli più importanti. Ora, se la buttassimo sul populista si potrebbe dire che in questo modo è più facile "fregare" l'utente. In verità, a mio parere, è lì dove le situazioni diventano più delicate che si ha bisogno di essere chiari sotto il profilo legale . L'effetto collaterale è che un qualsiasi mortale ha bisogno poi di un avvocato per fare chiarezza.

Detto fatto. Abbiamo contattato lo Studio Legale Associato Fioriglio - Croari di Bologna, specializzato anche in diritto informatico, per approfondire i temi più caldi che riguardano la contrattualistica ADSL.

Dario: La Legge Bersani sul libero recesso dai contratti ADSL cosa prevede, e soprattutto è già in vigore?

Avv. Gianluigi Fioriglio: Il c.d. pacchetto o decreto Bersani bis (d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in legge dalla l. 2 aprile 2007, n. 40) è entrato in vigore ormai da più di un anno. Ai nostri fini è di particolare interesse l'art. 1 comma 3, ai sensi del quale "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni". Se una clausola del contratto viola la suddetta disposizione è nulla. Chiaramente la nullità non colpisce il contratto nella sua interezza, bensì solo la clausola "incriminata".

D: I contratti ADSL di alcuni importanti Internet Service Provider indicano ancora una durata specifica del contratto (di solito 12 mesi) e un contributo di disattivazione: si tratta di norme compatibili con la Legge Bersani? Come comportarsi di fronte ad un ISP poco collaborativo?

F: Come dispone l'art. 1, comma 3, d.l. 7/2007, i provider non possono stabilire una durata minima del contratto: eventuali clausole che dispongano una durata minima sono nulle. Allo stato attuale, però, i provider possono legittimamente richiedere un contributo di disattivazione in caso di recesso. Tale contributo dovrebbe consistere unicamente in una cifra giustificata da "costi dell'operatore". Cifre troppo alte concretizzano, dunque, un'elusione o una violazione della normativa, per cui un'eventuale richiesta di pagamento non dovrebbe essere accolta.

Il consiglio è di non protestare affidandosi unicamente alle telefonate presso i relativi customer care, ma di formalizzare la propria posizione con un documento scritto, inviato tramite fax, raccomandata a.r. o email. Nel caso in cui il provider persista nel richiedere cifre troppo elevate nonostante l'opposizione del cliente, l'unica strada da percorrere è quella giudiziale.

Tuttavia, qualora si intenda agire in giudizio, bisogna prima promuovere un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. (Comitati Regionali per le Comunicazioni) della propria regione che abbia già firmato la convenzione bilaterale con l'Agcom per l'esercizio delle funzioni delegate (come riporta l'Agcom, ad oggi i Co.Re.Com. abilitati sono quelli dell'Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Val d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano).

Il tentativo può essere proposto, in via alternativa, dinanzi le Camere di Commercio territorialmente competenti oppure dinanzi gli organismi di conciliazione in materia di consumo individuati ai sensi dell'articolo 141 del Codice del consumo o, ancora, presso gli organismi istituiti con accordi tra le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale e gli operatori di comunicazioni elettroniche (come questo, che secondo l'Agcom è l'unico attualmente operativo).

D: Qual è la differenza tra un modem in noleggio ed uno in comodato d'uso?

F: La differenza fra un modem in comodato d'uso e uno in noleggio appare chiara se si guarda alle definizioni del codice civile:

- il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. È un contratto essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.).

- il noleggio, invece, è una forma di locazione, per cui "è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo" (art. 1571 c.c.).

D: Qual è la corretta procedura per recedere da un contratto ADSL?

F: Per recedere da un contratto ADSL è consigliabile inviare una raccomandata a.r. almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. Clausole contrattuali che prevedano termini più lunghi sono nulle ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 7/2007.

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