I blog non sono soggetti alla legge sull'editoria, quindi non hanno obbligo di registrazione e ancora meno possono essere considerati stampa clandestina. Ieri la terza sezione della Cassazione ha messo fine a una querelle legale iniziata quattro anni fa con la condanna per il reato di stampa clandestina a carico del blogger giornalista Carlo Ruta.
Nel 2008 il tribunale di Modica e nel 2011 la Corte di appello di Catania avevano ritenuto che il blog "Accade in Sicilia", specializzato nell'occuparsi di notizie di Mafia, avesse superato i confini della legalità . La querela di un Magistrato, tirato in ballo da qualche articolo un po' troppo pungente, forse aveva contribuito a far peggiorare la situazione.
In ogni caso "il tribunale di Modica aveva ritenuto in primo grado che il blog del saggista fosse una vera e proprio testata giornalistica, e che, pertanto, da un lato dovesse considerarsi prodotto editoriale secondo quanto previsto dalla legge nl. 62/2001 dall'altro, proprio in quanto stampa periodica, dovesse essere registrato presso il Tribunale competente", come spiega l'avvocato IT Fulvio Sarzana.
Cassazione
La Cassazione è ritornata all'interpretazione della normativa vigente e allo spirito della stessa. Non a caso lo stesso difensore di Ruta ha svelato durante l'arringa "di aver ricevuto una comunicazione dall'On. Giuseppe Giulietti, relatore della norma sull'editoria del 2001, che gli avrebbe confermato che i blog non rientrano, né intendevano essere inclusi, nella nozione di prodotto editoriale".
L'evidenza era nella stessa relazione preparatoria alla legge sull'editoria, che chiaramente fa differenza tra prodotti editoriali, con tutte le conseguenze giuridiche del caso, e altre forme di espressione. Immaginare che i blog siano equiparabili a testate giornalistiche, insomma, era parsa una cosa illogica fin dai primi passi della vicenda.
"In casi precedenti la Cassazione ha sempre respinto l'equiparazione tra sito internet (sia pure a carattere informativo) e stampa tradizionale, rilevando l'assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media", ha commentato l'avv. Marco Scialdone, responsabile del Team Legale di Agorà Digitale. "C'è poi, secondo la Cassazione, un dato letterale insormontabile: la legge fa riferimento al concetto di stampa, concetto nel quale non può essere ricompresa l'informazione on-line".
"Purtroppo anche i tribunali sono stati spesso incapaci di applicare ad Internet delle normative che risultano oggettivamente antiquate. Non solo siamo sollevati che la Cassazione abbia respinto l'ennesimo miope tentativo di assoggettare la rete alle regole della carta stampata, ma crediamo che processi come quello di Carlo Ruta dimostrino l'urgenza che la politica italiana realizzi in modo inequivocabile riforme a favore di nuove modalità di creazione, pubblicazione e circolazione di contenuti", ha aggiunto Luca Nicotra, segretario di Agorà Digitale.
"Non è solo il ritardo della politica a condannare il paese ma anche i tribunali che continuano ad applicare vecchie normative ad Internet hanno una enorme responsabilità in questo senso".