Blockchain e Smart Contract alla luce del Decreto Semplificazioni 2019

Quali sono le peculiarità giuridiche dei cosiddetti Smart Contract basati su tecnologia blockchain? Ce lo spiegano come sempre in nostri consulenti legali.

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a cura di Dott. Alvise Nisato

Con il termine blockchain si indica un registro pubblico al cui interno sono registrate migliaia di transazioni crittografate ognuna delle quali è collegata ad un soggetto specifico
(i cosiddetti “blocchi”) che, collegate tra loro attraverso un sistema di marche temporali, creano un vero e proprio database a catena (chain) in continuo aggiornamento e liberamente consultabile dagli utenti. Tali blocchi sono convalidati da soggetti ad hoc, i c.d. miners, che utilizzano software e hardware specializzati: una volta validati, sui nuovi blocchi viene apposta una marca temporale che permette di aggiornare la blockchain mantenendo un certo ordine cronologico all’interno della stessa.

Ogni nuovo blocco verrà così inserito all’interno del registro condiviso, riprodotto nei vari dispositivi accrescendo dunque la sicurezza dei dati contenuti nei vari blocchi. La base concettuale stessa della piattaforma è tale da realizzare una nuova forma di democrazia distribuita che permette a tutti i partecipanti di avere controllo sulle decisioni relative ai dati contenuti nella blockchain. In tal modo, i dati contenuti nei vari blocchi risultano immuni da modifiche e da corruzione.

Pur essendo vari gli ambiti di applicazioni di tale innovazione, ad oggi, il più diffuso è il sistema di criptovaluta Bitcoin. Bitcoin, infatti, si basa su un database distribuito aggiornato ogniqualvolta un utente effettua una transazione. La proprietà di una certa quota di Bitcoin è dimostrata dalle precedenti transazioni. I nodi partecipanti alla rete esercitano un controllo sugli altri utenti al fine di verificare che vi sia la reale disponibilità per sostenere la transazione in modo tale da limitare i rischi di frode. Ciò detto, l’applicazione della blockchain sta prendendo sempre più piede in diversi settori, da quello assicurativo a quello legale con lo sviluppo dei c.d. Smart Contract.

Smart Contract e problematiche giuridiche

L’idea di un contratto intelligente, pur risalendo alla metà degli anni ’70, ha trovato solo nella blockchain la tecnologia perfetta per darne reale attuazione. Il concetto di fiducia, posto come visto alla base dell’infrastruttura blockchain, risulta perfettamente adattabile a tale forma contrattuale. Con Smart Contract si indica la traduzione in codice di un contratto in modo tale da eseguire automaticamente le clausole contrattuali al verificarsi, sempre in modo automatico, di determinate condizioni stabilite ex ante e inserite all’interno del codice.

Il contributo umano, dunque, è tale solamente per quanto attiene alla fase di progettazione del codice in quanto una volta realizzato le azioni successive si concretano in modo automatico. Al realizzarsi di predeterminati input, il codice fa corrispondere predeterminati output. Fondamentale risulta dunque essere una dettagliata descrizione iniziale delle plurime ipotesi contenute nel contratto.

In tal senso vi sarà sempre più la necessità di un lavoro congiunto tra esperti legali ed esperti del settore informatico. I vantaggi di un contratto intelligente sono relativi in primis ad un risparmio di tempo e costi, oltre che di una certezza di giudizio relativamente ad un contratto che non risulta essere interpretabile. L’obiettivo è proprio quello di eliminare (per quanto attiene alle fasi successiva alla progettazione del contratto) eventuali intermediari e sostituirli con un sistema il più certo ed oggettivo possibile.

Quest’ultimo punto rappresenta però anche uno possibile svantaggio. Come detto sopra, sarà fondamentale un preciso lavoro in fase di creazione del codice al fine di determinare in modo immodificabile la volontà delle parti che dovranno poi attenersi completamente a quanto pattuito in fase di progettazione. Serviranno poi delle regole ben precise volte a regolamentare eventuali atipicità. Altra tematica rilevante attiene alla necessità di individuare chi abbia la possibilità e di conseguenza la responsabilità, di garantire l’esattezza degli input immessi nel codice. In tal senso sarebbe auspicabile individuare soggetti terzi che siano in grado di fornire determinate garanzie tecniche.

Tale nuova forma di contratto deve fare i conti, nel nostro ordinamento, in primo luogo con gli artt. 1321-1469 del codice civile. Dovrà necessariamente contenere gli elementi di cui all’articolo 1325 c.c. ossia l’accordo tra le parti, la causa, l’oggetto e la forma quando prevista. Particolare problematica è quella che attiene alla possibilità di riconoscere, qualora sia imprescindibile, la forma scritta allo Smart Contract.

Il legislatore italiano, tra i primi in Europa, è intervenuto con il Decreto Semplificazioni 2019 per dare una prima regolamentazione al fenomeno degli Smart Contract e della blockchain.

Definizione di blockchain e di Smart Contract alla luce del Decreto Semplificazioni 2019

L’articolo 8-ter del Decreto Semplificazioni fornisce un primo inquadramento giuridico della blockchain e degli Smart Contract nel nostro ordinamento. Tali definizioni si aggiungono alle disposizioni UE in tema di antiriciclaggio e alle relazioni della Banca d’Italia che avevano già riconosciuto formalmente, nei rispettivi ambiti, il fenomeno delle criptoattività basate sulla blockchain. Nello specifico, il summenzionato articolo fa riferimento alle Tecnologie basate su registri distribuiti e Smart Contract.

Con il primo termine si individua di fatto la blockchain, definendo la stessa come quella “tecnologia che utilizza un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tale da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento, l’archiviazione di dati (sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia) verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili”. Lo Smart Contract invece viene definito dal legislatore come quel “programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”.

Riprendendo quanto accennato nel paragrafo precedente, il legislatore italiano, attento alla problematica attinente al requisito della forma scritta, afferma che “gli Smart Contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.

Ruolo fondamentale sarà dunque assunto da questa Agenzia, la quale dovrà stabilire con assoluta precisione i caratteri che deve avere il codice alla base dello Smart Contract. Solo il rispetto di tali caratteri contenuti nelle future linee guida permetterà al contratto intelligente di integrare il requisito della forma scritta.

Blockchain come strumento di validazione temporale elettronica

Il Decreto Semplificazioni, oltre a fornire una prima definizione di blockchain e Smart Contract, evidenzia come “l’utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014”. Il c.d. Regolamento eIDAS, all’art. 41, evidenzia come alla validazione temporale elettronica debbano essere riconosciuti gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in giudizio. La validazione temporale elettronica rilasciata in uno stato membro poi, è riconosciuta in tutti gli stati membri. La novità del Decreto Semplificazioni è particolarmente rilevante nel momento in cui la registrazione di un documento nella blockchain permette ora di garantire la certezza circa gli estremi temporali del documento stesso con la possibilità di opporre il tutto a terzi.

Anche in questo frangente si demanda all’Agenzia per l’Italia Digitale l’individuazione di standard tecnici da rispettare ai fini della produzione degli effetti della validazione temporale elettronica. Il compito di AgID non è dei più semplici. Mancano ad oggi standard tecnici unanimemente condivisi. Le linee guida dell’Agenzia sono attese entro la metà di maggio, solo allora potremmo realmente capire la reale applicazione delle fattispecie in analisi.

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