App per pagamenti digitali: ipotesi di concorrenza sleale parassitaria

Oggi i nostri consulenti legali ci spiegano tutto per quanto riguarda la concorrenza sleale ai tempi delle app digitali, analizzando il caso Satispay vs. Sisal Pay.

Avatar di Redazione Diritto dell’Informatica

a cura di Redazione Diritto dell’Informatica

Il Tribunale di Milano, in particolare la Sezione Specializzata in materia di imprese, in data 3 dicembre 2019 ha emesso un'ordinanza cautelare in tema di tutela del software e concorrenza sleale, relativa ad una controversia insorta tra due app che permettono pagamenti digitali: Satispay e il suo nuovo competitor Bill Sisal Pay.

Da un lato, abbiamo Satispay: un'applicazione per smartphone che permette di effettuare piccoli pagamenti nei negozi senza dover utilizzare i contanti o le carte di credito. Può risultare estremamente comoda nel caso in cui si faccia un "salto" a fare la spesa e si dimentichi il portafogli. È un progetto tutto italiano, nato nel 2013 e, ormai, diventato una realtà abbastanza consolidata, visto l'incremento del numero di attività commerciali che lo accettano e lo incentivano.

L'app offre, oltre alla possibilità di effettuare pagamenti in negozi, ristoranti e attività commerciali convenzionate, un'altra serie di servizi, quali: la possibilità di pagare bollettini di varia natura, di acquistare ricariche telefoniche, di scambiare somme di denaro con gli amici presenti in rubrica. Interessante è anche la funzionalità che permette, in vari modi, di accantonare piccoli importi e riporli in un salvadanaio virtuale. Si tratta di un sistema che può risultare utile, essendo completamente gratuito per l'utente e, allo stesso tempo, conveniente anche per le attività commerciali, soprattutto se paragonata ai pagamenti effettuati con carta di credito o di debito. Infatti, indicativamente, i punti vendita che aderiscono a Satispay non pagano alcuna commissione per le transazioni con importo inferiore o pari a 10 euro e una commissione di 0,20 euro per ogni transazione superiore a tale cifra.

Satispay offre anche la possibilità, per le attività, di proporre sconti ai clienti tramite la funzione cashback: in breve, ogni volta che un utente fa un acquisto ottiene un rimborso istantaneo che varia in base ad una certa percentuale. Il cashback permette di attirare nuovi clienti, di fidelizzare quelli già presenti, con la possibilità di rimborsare un importo maggiore a partire dal secondo acquisto, e di migliorare la propria visibilità: permette, sostanzialmente, di aumentare le proprie vendite.

Dall'altro lato, invece, troviamo l'applicazione Bill Sisal Pay: questa app è nata nel 2018 all'interno dell'azienda italiana Sisal, leader nei settori del gioco e dei servizi di pagamento, e, quindi, ha potuto giovarsi di una infrastruttura già esistente. La nuova app offre tutti i servizi proposti da Satispay e sopra brevemente descritti, pur presentando alcune differenze, come, ad esempio, la possibilità di ricaricare il wallet direttamente con i contanti recandosi in uno dei centri Sisal presenti sul territorio nazionale.

L'estrema somiglianza tra le due piattaforme è il motivo che ha causato la diatriba legale e ha portato all'emanazione dell'ordinanza cautelare sopra citata.

La vicenda processuale

Il giudizio cautelare è stato promosso dall'azienda che per prima ha introdotto il sistema di pagamento sul mercato, lamentando che la concorrente avrebbe non solo "copiato" quasi integralmente la sua app, violando con ciò la normativa sul diritto d'autore, ma anche compiuto in maniera sistematica scelte commerciali simili alle sue per accaparrarsi l'utenza. La controparte si è difesa asserendo di avere operato in completa autonomia, tanto nella progettazione quanto nello sviluppo della propria applicazione, impiegandovi oltretutto un dispendio di risorse economiche notevole.

I Giudici milanesi, da un lato, hanno accolto la domanda cautelare della ricorrente, pronunciando una inibitoria provvisoria, cioè un atto con il quale si impone ad un soggetto la cessazione immediata di un determinato comportamento; dall'altro lato, non hanno ritenuto che l'app arrivata per seconda sul mercato fosse da considerarsi una "copia" della prima.

Il parere del consulente tecnico d'ufficio

Per quanto riguarda le lamentele della ricorrente circa la presunta copiatura dell'applicazione e, quindi, del software che ne permette il funzionamento è necessario dare qualche riferimento normativo. In Italia, la L. n. 633 del 1941 (Legge sul diritto d'autore) all'art. 2. Co. 1, n. 8 prevede che "programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressa purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore" rientrano tra le opere protette. Tale previsione è in realtà di matrice comunitaria, in quanto introdotta dalla Direttiva 91/250/ CE, la quale ha esteso la protezione delle opere dell'ingegno ai programmi informatici.

Ebbene, secondo il Consulente Tecnico nominato dal Tribunale per assisterlo in questa controversia, la piattaforma Satispay risulta "dotata dei requisiti di novità e creatività prescritti per l'accesso alla tutela autorale. Infatti, la "App" della ricorrente costituisce una combinazione di funzionalità già singolarmente implementate in singole applicazioni, ma mai tutte insieme, nello stesso prodotto".

D'altra parte, secondo il medesimo consulente, anche l'app concorrente presenta delle funzionalità innovative e deve essere ritenuta "frutto di autonomo sviluppo e non qualificabile come derivata, quale codice sorgente", di quella della ricorrente. In particolare, viene dato rilievo al fatto che questa app si basa su due piattaforme già esistenti e legittimamente detenute da Sisal.

Alla luce di quanto esposto, secondo il Tribunale, non ci sarebbe stata una "copia" e non sussisterebbe l'ipotesi di plagio.

Sussistenza dell'ipotesi di concorrenza sleale

Il Tribunale di Milano, tuttavia, ha ritenuto sussistente la condotta di concorrenza sleale lamentata da Satispay. Più precisamente, si parla, in questo caso, di concorrenza parassitaria sleale, figura di creazione giurisprudenziale, che rientra nella previsione dell'art. 2598, co.3. del Codice civile. La concorrenza parassitaria si configura nel momento in cui "l'operatore sleale riprende in modo continuo e sistematico le scelte del concorrente" in modo da "avvantaggiarsi indebitamente, accaparrandosi un vantaggio competitivo con l'acquisizione senza costi delle scelte compiute dall'operatore leale".

Secondo giurisprudenza unanime, si ha concorrenza parassitaria sia nel caso in cui la ripetitività delle condotte si manifesti in successione cronologica sia nel caso nel caso in cui ciò avvenga in maniera simultanea, con "una serie di episodi numericamente apprezzabili".

Nel caso di specie, la magistratura milanese ha rilevato una serie di condotte che, considerate in maniera complessiva, sono state ritenute sleali. Tra queste: il servizio "budget settimanale", che limita le spese ad un certo ammontare prestabilito e che non sembrerebbe, anche secondo la relazione del Consulente Tecnico, proporre qualche miglioria o innovazione rispetto a quello della concorrente; oppure la ripetizione di alcune scelte terminologiche della ricorrente per definire i servizi offerti; e ancora, la similitudine del Regolamento relativo al servizio di cashback.

In questo modo, secondo il Tribunale, la Sisal avrebbe potuto procurarsi un indebito vantaggio concorrenziale, proponendo ai consumatori dei servizi molto simili a quelli della ricorrente e potendo realizzare un risparmio sia in termini di costi che di tempo necessario ad imporsi sul mercato.

Epilogo: l'inibitoria cautelare

Il Tribunale di Milano, ritenendo quindi accertata la concorrenza sleale parassitaria da parte di Sisal, ha emesso, con l'ordinanza in commento, un ordine di inibitoria nei confronti di Sisal. Questo divieto è stato però circoscritto ad un intervallo limitato di tempo. In altre parole, i giudici hanno deciso per una inibitoria di un anno, cercando di contemperare l'esigenza di interdire i comportamenti illeciti con il dovere di non alterare la struttura concorrenziale del mercato.

Un divieto a tempo indeterminato, infatti, avrebbe potuto, da un lato, determinare una situazione di vantaggio in favore dell'azienda che ha chiesto la cessazione della condotta e di tutti gli altri soggetti presenti sul mercato; dall'altro lato, un divieto illimitato avrebbe penalizzato eccessivamente il soggetto contro cui è stato emanato. È opportuno ricordare, infatti, che dopo un certo periodo di tempo le condotte poste in essere dal concorrente sleale potrebbero diventare generalizzate e comuni nelle pratiche commerciali e non assumere più, quindi, valore illecito.

Fermo restando che il provvedimento qui esaminato è stato emesso dal Tribunale di Milano quale misura cautelare e che, quindi, ad esso può seguire ancora un accertamento, alla scadenza del termine di un anno, occorrerà valutare nuovamente se la condotta oggi ritenuta parassitaria dai giudici sarà ancora censurabile come tale, in relazione ai mutamenti del mercato, al cristallizzarsi delle pratiche commerciali e alle abitudini degli utenti.

Leggi altri articoli