Le reti 5G da oggi sono soggette al Golden Power, un potere speciale che consente al Governo di agire a tutela della difesa e sicurezza nazionale sulle infrastrutture strategiche - fra cui quelle di telecomunicazioni. Ieri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 22/2019, dedicato per lo più al tema Brexit, è entrata in vigore una modifica delle norme sui poteri speciali applicati agli "assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni".
Nello specifico il documento sottolinea che l'esigenza si è manifestata "in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale". Il tema com'è risaputo riguarda soprattutto Huawei.
Di conseguenza la stipula con soggetti extra-UE di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti 5G dovranno essere soggetti a notifica e potranno incorrere in un veto o all'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.
"A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano", si legge nel teso in gazzetta.
Per soggetto esterno all'Unione Europea si intendono:
- qualsiasi persona fisica o persona giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito
- qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1)
- qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.